maggioranze per la proroga di Srl, le cui clausole estendano la limitata responsabilità dei soci


 

Cass.  23.02.1984, n. 1296   

Arch. civ. 1985, pag. 169

Dir. fall. 1984, II, pag. 413

Giur. comm. 1984, II, pag. 709

Riv. not. 1985, II, pag. 713

 

Deve essere considerata (alla luce della disciplina propria delle) società di persone, e non società a responsabilità limitata, benché qualificata in quest'ultimo senso in sede di costituzione, la società il cui atto costitutivo preveda a carico dei soci l'obbligo di ulteriori apporti oltre i conferimenti iniziali, non determinati ex ante, ma determinabili solo in rapporto alle future non prevedibili necessità connesse al conseguimento del fine sociale, nonché l'obbligo di partecipazione alle perdite oltre il limite dei conferimenti in considerazione dell'incompatibilità di dette clausole con i connotati essenziali delle società di capitali.

 

Pertanto, per la proroga della durata di una tale società fissata nell'atto costitutivo, non è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 2486 c.c., relativo alle società a responsabilità limitata, bensì occorre il consenso di tutti i soci a norma dell'art. 2252, c.c., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del successivo art. 2293, c.c.